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News

01/11/2019

Decreto sicurezza. Implicazioni penalistiche

Si segnala come la recente Legge recante Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata (cd. Decreto Sicurezza, D.L. n. 113 del 2018, conv. con mod. in L. n. 132 del 2018) ha modificato l’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011(Codice Antimafia), con l’introduzione, al comma 8, delle seguenti parole «nonche' per i reati di cui all'articolo 640,  secondo  comma,  n.  1),  del  codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente  pubblico,  e all'articolo 640-bis del codice penale».

Il comma 8 dell’art. 67 del Codice Antimafia, nell'originaria formulazione, prevedeva che gli effetti conseguenti all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione personale (individuati dai commi 1,2 e 4) si applicano anche nei confronti dei condannati, con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale.

In seguito all’entrata in vigore della L. n. 132 del 2018, gli effetti conseguenti all’applicazione di una misura di prevenzione personale si applicano, dunque, anche ai condannati, con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in appello, per il reato di truffa commessa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

Circa gli effetti conseguenti all’applicazione definitiva di una misura di prevenzione, si tratta di conseguenze estremamente gravose, determinando il divieto di ottenere ogni tipo di licenza, autorizzazione, concessione, erogazione in denaro ed ogni altro provvedimento a contenuto autorizzatorio da parte della pubblica amministrazione, nonché la decadenza di diritto dai provvedimenti autorizzatori già ottenuti.

Inoltre, il giudice può disporre che tali divieti e decadenze operino nei confronti del convivente del sottoposto alla misura (e quinti del condannato) e delle società di cui il sottoposto alla misura è amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.

Tale intervento legislativo appare fuori luogo, intanto per ragioni di carattere sistematico, avendo introdotto nel codice antimafia una disposizione contenente pene accessorie previste per reati del codice penale.

Ma ciò di cui è più lecito dubitare è la compatibilità con i principi generali del diritto penali della previsione di pene accessorie così severe ed individuate in modo generico (nonché illimitate, in quanto l’unico limite temporale, di cinque anni, è previsto per il convivente e per le società, mentre i divieti di cui al comma 1 non hanno scadenza) per reati comuni, per giunta applicabili anche prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

 

 
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