Studio Legale Preziosi
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27/11/2012
Rating di legalità e Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001
Si segnala che col D.L. 1/2012 (come convertito con Legge 27/2012 e successivamente modificato) all’art. 5-ter, il legislatore ha attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di elaborare ed attribuire un "rating di legalità" per le imprese con un fatturato minimo di due milioni di euro, secondo criteri demandati ad apposito Regolamento dell’Autorità stessa.
Per espressa previsione di legge, di tale "Rating di legalità si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario": l'art. 5 ter prevede, infatti, che "gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta".
Il 14 novembre 2012 è stato approvato il previsto Regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel quale è prevista come requisito per l’attribuzione stessa del Rating, tra l’altro, l’assenza di condanne e di applicazione di misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 (art. 2 co. 2 lett. c).
Inoltre, secondo l’art. 3 del Regolamento, l’impresa vedrà incrementato il punteggio del "Rating di legalità" qualora abbia adottato "un modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".
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