Si segnala che il 9 agosto 2012 è entrato in vigore l'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), in base al quale in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
La responsabilità ex d.lgs. 231/2001 viene dunque estesa al reato di sfruttamento di manodopera irregolare (oltre i limiti stabiliti dal D.Lgs. 286/98 in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative) e gli enti sono chiamati ad adeguare i propri modelli organizzativi con particolare riferimento alle procedure di assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale.