Con la sentenza Sez. IV, 16 febbraio 2012 n. 644, la Corte di Cassazione torna a precisare che la responsabilità penale del datore di lavoro per l'inosservanza delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), giacché la designazione di quest’ultimo - che, peraltro,costituisce il datore di lavoro è tenuto a fare a norma dell’art. 31, d.lgs. 81/2008 individuandolo, ai sensi del successivo articolo 32, tra persone i cui requisiti siano "adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative" - non equivale affatto al conferimento, ai sensi dell’art. 16, d.lgs. 81/2008, di una "delega di funzioni", utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di "trasferire" ad altri (il delegato) la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Non vanno dunque mai confuse, in azienda, la figura dell’RSPP con quella del delegato di funzioni in quanto solo quest’ultimo, in virtù della delega - sempre che questi sia formalmente e validamente conferita, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al predetto art. 16, d.lgs. 81/2008 - è titolare di poteri di gestione, organizzazione e controllo nonché di un’autonomia di spesa cui è, per definizione, estraneo, di per sé, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione chiamato a svolgere, essenzialmente, una funzione di mera valutazione, consulenza, segnalazione o informazione a favore del datore di lavoro.