Qui di seguito si intendono segnalare alcune recenti importanti modifiche apportate, mediante l’approvazione del nuovo codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011), alla disciplina della tutela dei terzi in buona fede, titolari di diritti reali di garanzia su immobili sequestrati e/o confiscati alla criminalità organizzata (quali, tipicamente, gli istituti bancari).
É noto infatti come, in precedenza, nel caso in cui non avessero partecipato al procedimento di prevenzione, il terzo dovesse proporre incidente di esecuzione dinanzi al giudice penale, fornendo piena prova dell’anteriorità del titolo del credito rispetto alla trascrizione del vincolo di prevenzione e, soprattutto, della propria buona fede (intesa, secondo i più diffusi orientamenti giurisprudenziali, come affidamento incolpevole ed estraneità all’attività illecita del proposto) onde poter ottenere soddisfacimento del proprio diritto secondo i residui mezzi di tutela della giustizia civile, fermo restando l’impossibilità di sottoporre ad esecuzione forzata (con eventuale sospensione delle azioni esecutive già in corso) gli immobili confiscati, acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato.
Con l’entrata in vigore del libro I, titolo IV (intitolato La tutela di terzi e i rapporti con le procedure concorsuali), del predetto codice antimafia, la disciplina della tutela dei terzi avverso misure di prevenzioni patrimoniali muta radicalmente.
Il nuovo Codice stabilisce infatti che se, per un verso, a seguito della confisca definitiva i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi, per altro verso la tutela dei diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro viene comunque garantita, sia pur entro il limite del 70% del valore dei beni sequestrati o confiscati, attraverso un procedimento di accertamento e di liquidazione, presumibilmente mutuato dalla procedura fallimentare, che si attiva ed esaurisce, mediante l’approvazione del piano di riparto, prima che all’immobile confiscato venga attribuita una specifica destinazione da parte dell’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (già istituita con decreto legge 4 febbraio 10 n. 4 convertito in L. 31 marzo 2010 n. 50 e d’ora in poi, per brevità, Agenzia).
Al terzo spetta soltanto di dimostrare che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il medesimo creditore dimostri di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentalità: a tal fine, la legge prevede che il Tribunale tenga conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolto dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.
É altresì stabilito che, a seguito del sequestro, non possano essere iniziate o proseguite le azioni esecutive, le quali potranno eventualmente essere riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca ma che, viceversa, in caso di confisca definitiva si estinguono.
In sostanza, la tutela dei diritti del terzo viene ora realizzata nel medesimo procedimento di prevenzione, con l’ausilio dell’amministratore giudiziario e del giudice delegato nominati dal Tribunale.
In particolare: il primo predispone e trasmette al secondo l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti, delle rispettive scadenze e l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; il giudice delegato assegna quindi ai creditori, anche prima della confisca, un termine perentorio, non superiore a 90 giorni per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa entro i 30 giorni successivi un’udienza di verifica dei crediti, in esito alla quale, esaminate tutte le domande ed assunte anche d’ufficio le opportune informazioni, con l’assistenza dell’amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, forma lo stato passivo con indicazione dei crediti che ritiene di ammettere e lo rende esecutivo con proprio decreto (avverso il quale è possibile proporre impugnazione mediante ricorso al Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione); conclusa l’udienza di verifica, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute, non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato e adottando procedure competitive, procede alla liquidazione dei beni redigendo un progetto di pagamento dei crediti sulla base del quale il giudice delegato, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute dai creditori medesimi, sentito l’amministratore giudiziario, il Pubblico Ministero e l’Agenzia, determina il piano di pagamento che, una volta definitivo, viene eseguito dall’amministratore giudiziario.
Il nuovo Codice prevede, altresì, che, al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione, possa essere richiesta la revocazione del provvedimento definitivo di confisca con restituzione del bene confiscato, ovvero - nel caso in cui il medesimo bene sia stato assegnato per finalità istituzionali o venduto anche prima della confisca definitiva - di una somma equivalente al suo valore, quale risultante dal rendiconto di gestione e al netto delle migliorie, rivalutato al tasso di inflazione annua e tenendo conto, in caso di immobili, delle eventuali rivalutazioni delle rendite catastali.
Per espressa previsione di legge le nuove disposizioni a tutela dei terzi non si applicano, infine, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, nei quali sia stata già formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.